Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
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AOODRLA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 14163 Roma 09/06/2010
Ai Dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi
e delle scuole secondarie di I° grado
Ai Coordinatori delle attività
educative e didattiche
scuole secondarie di I° grado
LORO SEDI
Oggetto: Voto finale degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Attività di approfondimento materie letterari
A seguito di quesiti formulati e di equivocabili interpretazioni sul significato di “media”, dove si farebbe riferimento ad un peso ponderale delle singole prove e/o del giudizio di idoneità, ove si riporta integralmente il comma 6 dell’art. 3 del Regolamento D.P.R. n.122/2009:
“ All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dallamedia dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”;
tenuto conto pure dei pareri espressi in sede di conferenze di servizio nazionale sugli Esami di Stato, ove si è fatto presente che interpretazioni diverse potrebbero portare a valutazioni non omogenee in un Esame che è di Stato;
a seguito anche di informazioni pervenute informalmente,
pare utile ricordare che
il significato di media debba riferirsi alla media aritmetica e che sarebbe illegittima una delibera della Commissione o del Collegio dei Docenti che presupponesse un peso dei vari voti e/o del giudizio di ammissione nell’operazione di media finale sopra menzionata.
Per quanto concerne poi i quesiti relativi alla partecipazione agli scrutini ed agli esami di Stato del primo ciclo, del docente delle attività di approfondimento delle materie letterarie, facendo anche riferimento a risposte pervenute in modo formale ed informale, si ricorda che tale attività, pur contribuendo al voto delle materie letterarie, non costituisce disciplina autonoma.
Se è possibile la sua partecipazione agli scrutini finali o di ammissione agli esami di Stato del primo ciclo, pur non avendo diritto di voto autonomo, non sembra possibile la sua partecipazione agli esami di Stato per una attività di approfondimento ad un insegnamento, approfondimento che, lo si ribadisce, non costituisce autonoma disciplina di esame.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
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